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Cambio operatore telefonico: Penali si o no?

Di Valeria Bonora - 25 Febbraio 2015

Cambio operatore telefonicoNon so quanti di voi lo facciano, ma io l’ho sempre fatto, sono sempre andata alla ricerca dell’offerta migliore, soprattutto quando si parla di operatori telefonici; quando si avvicinano le feste o le vacanze estive è sempre facile trovare operatori che facciano offerte migliori o che offrano qualcosa in più rispetto a quella che uno possiede, e quindi che si fa? si recede un contratto e si passa ad un altro operatore… non sarà più possibile farlo a meno di pagare una salata penale.

La legge Bersani (legge 40 del 2007) recita: “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso un altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”.

Bene, dal 20 Febbraio questa legge che eliminava le penali non ha più valore, il Consiglio dei Ministri ha infatti fatto un Disegno di Legge sulla Concorrenza che dice: “Nel caso di risoluzione anticipata […] l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”.

E così l’operatore telefonico potrà far pesare a chi decide di rescindere un contratto prima del tempo, e comunque non prima di 24 mesi, una penale che può superare un centinaio di euro, questo sia per coprire le spese di marketing per l’offerta sia sulla base dei mesi che restano e di quanto era stato pattuito in sede di stipula.

Quindi se il disegno di legge verrà approvato così com’è, oltre alle spese di chiusura dei rapporti e al saldo di eventuali rate di apparecchi compresi nell’offerta, si andrà a sommare anche una penale.

Il Ministero però ci tiene a precisare che non funzionerà in questo modo: “Le penali nel settore della telefonia restano se si recede in anticipo dalle promozioni. Ma non sono previste per cambiare gestore”. In pratica il ddl sulla Concorrenza non fa altro che disciplinare i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi.

Cambio operatore telefonico

Sempre nella nota del Ministero si legge:

“In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Secondariamente stabilisce che le eventuali penali, già esistenti nelle promozioni, devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione”.

“In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione. In sostanza, l’effetto delle misure introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito”.

Fatto sta che nell’articolo 16 del disegno di legge è specificato:

“Nel caso di risoluzione anticipata, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”.

Quindi non ci resta che vedere cosa accadrà se il disegno di legge fosse approvato così com’è, ci saranno o no queste penali per il cambio di operatore? Per ora, come per ogni legge peraltro, c’è ancora un po’ di confusione, si spera che non sia così altrimenti non saremmo più liberi di poter cambiare operatore telefonico quando l’offerta non è più la più conveniente per noi!

Valeria Bonora





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