Animalismo
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Il Veneto è la prima regione italiana a vietare le catene per i cani

Di Lorenzo Guaia - 18 Febbraio 2015

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Il Veneto è la prima regione italiana a vietare le catene per i cani.

Attualmente nessuna legge nazionale prevede il divieto di tenere un cane alla catena. Alcune Regioni ed alcuni Comuni hanno disciplinato la materia, chi vietando alle persone di incatenare il proprio fedele amico, chi prevedendo un numero di ore giornaliere in cui il padrone è obbligato a liberare il proprio animale e lasciarlo libero.

Chi lega un cane alla catena senza una giusta causa è più propenso a dimenticarsene perché si sente tranquillo sul fatto che il cane non possa scappare, fare danni o spaventare nessuno, per questo il cane alla catena, più di altri, rischia di essere un cane solo, poco avvezzo alle interazioni sociali e potenzialmente a rischio di problemi comportamentali.

Ovviamente non si può generalizzare, c’è caso e caso, ma bisogna fare attenzione se si sceglie questa opzione. Tenere un cane alla catena può costituire maltrattamento, secondo quanto previsto dalla legge 189/2004, qualora il cane sia tenuto gran parte del tempo alla catena, da solo, e con catene pesanti, corti ed insostenibili lontane dalla cuccia o addirittura in assenza di un riparo e sia sottoposto a “comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Il cane infatti è un animale sociale e necessità di interazioni.

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Una catena corta, pesante come un macigno, che non consente di raggiungere la cuccia e di muoversi agevolmente, rappresenta sicuramente un rischio per il cane. E nessun proprietario dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di mettere il cane alla catena senza prima aver analizzato le alternative disponibili, ad esempio un ampio recinto alto, e aver cercato una soluzione meno invasiva possibile per l’animale.

La catena, utilizzata erroneamente, può causare addirittura ferite e danni al collo del cane. Inoltre un cane alla catena può sentirsi frustrato perché, proprio come noi umani, anche gli animali hanno la tendenza a superare i propri limiti e si sentono insofferenti quando sono intrappolati e limitati nei movimenti. Lo stress a cui è sottoposto il cane può sfociare talora in comportamenti aggressivi, in special modo se il cane viene tenuto alla catena tutto il giorno, senza interazioni sociali, stimoli e contatti con il proprietario

Sulla falsariga di queste affermazioni, contenute in un progetto di legge presentato al Consiglio Regionale veneto dai Consiglieri Padrin, Bendinelli, Mainardi, Sernagiotto e Teso, il 19 giugno 2014 la Regione Veneto ha approvato una serie di modifiche alla legge regionale che disciplina la tutela degli animali d’affezione.
E in base a questa nuova legge, le catene per i cani sono abolite.

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Ecco il testo di legge.

Art 2 bis.
Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
Art. 18 bis
Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
Sanzioni
Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00

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A seguito di quanto detto, e ad oltre sei mesi dalla pubblicazione della legge, ora in tutto il Veneto i cani non possono essere detenuti a catena; al massimo vanno tenuti entro una recinzione. Ciò costringe i comuni del Veneto a rivedere tutti i propri regolamenti comunali.

Il dispositivo della nuova legge non è però perfetto. Si tace ad esempio sulle dimensioni della recinzione, L’ENPA se ne è accorta, e lamenta che i cani potrebbero esser rinchiusi in modo inadeguato.
Su tale dettaglio è intervenuto il ministero dell’Ambiente, che ha ritenuto incostituzionale l’articolo riguardante le cucce dei cani, e ha fatto ricorso alla Consulta. A Palazzo Ferro Fini quando hanno visto le carte dell’Avvocatura generale dello Stato hanno faticato a crederci: con tutti i problemi che ci sono, Palazzo Chigi trovano il tempo di preoccuparsi dei recinti per i cani?
Leonardo Padrin, capogruppo di Forza Italia, nonché presidente della commissione Sanità, era stato il proponente della legge e si rivolge a tutti coloro che non vogliono far decadere la legge: <non resta che rivolgerci al premier Renzi:, invitandolo a trovare una soluzione legislativa. Renzi, rischia ora di essere sommerso di email> (Padrin ha diffuso l’indirizzo: matteo@governo.it) e appelli via Twitter (@matteorenzi) e Facebook.

Lorenzo Guaia

Note

LEGGE REGIONALE n. 17 del 19 giugno 2014
Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni. – BUR n. 62 del 24 giugno 2014

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=276455

 





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