Animalismo
Cura degli Animali
Primo piano

Cani, ecco le Nuove Regole per chi Vive con Loro

Di Valeria Bonora - 20 Settembre 2013

Il Ministero della Salute con un’Ordinanza del 06 Agosto, detta le nuove norme di comportamento per chi possiede un cane che sono entrate in vigore il 07 Settembre c.a.
L’ordinanza vuole tutelare l’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari.
Di seguito i 7 punti ai quali il proprieterio deve attenersi:
1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita‘ per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle autorita’ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’ pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumita’ pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
Di contro ci sono anche dei divieti volti a tutelare gli animali che non sono niente male!
1. Sono vietati:
a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressivita’;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressivita’;
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
1. E’ vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita’ di mente.
Quindi in sostanza il guinzaglio va sempre usato, la museruola sempre portata dietro e indossata in caso di necessità, la cacca va sempre raccolta e ci sono dei corsi per i proprietari dei cani per ottenere il patentino.

 

Se volete leggere l’ordinanza completa cliccate sul link –> Gazzetta Ufficiale 06 Agosto 2013




Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi subito una speciale meditazione in omaggio!




© 2022 Copyright Media Data Factory S.R.L. - I contenuti sono di proprietà di Media Data Factory S.R.L, è vietata la riproduzione.
Media Data Factory S.R.L. sede legale in via Guercino 9 20154 Milano - PI/CF 09595010969