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Nuovo Decreto Legge sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Di Valeria Bonora - 7 Aprile 2014

La Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana è uscita con un nuovo testo sui rifiuti elettronici il 28 Marzo 2014, il decreto sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) recepisce la direttiva europea RAEE (2012/19/EU) ed entrerà in vigore dal prossimo 12 Aprile.

La sostanziale novità è che gli essercizi commerciali avranno l’obbligo del ritiro gratuito dei piccoli elettrodomestici senza l’obbligo di acquisto da parte del cliente. Anche i negozi On-line dovranno garantire lo stesso servizio di ritiro delle apparecchiature usate, a fronte però di un nuovo acquisto.

Art. 22 Comma 2:

[…] al fine di adempiere all’obbligo di ritiro gratuito dell’apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell’articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro:

a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi con- venzionati presso i quali l’utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopportereb- be in caso di vendita non a distanza, oppure;
b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di con- segna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di ven- dita non a distanza.

Questa novità del ritiro degli elettrodomestici usati senza condizioni, nasce dal fatto che entro il 2016 dovranno essere raccolte 45 tonnellate di RAEE ogni 100 tonnellate di nuovi apparecchi venduti. E dal 2019 la cifra salirà a 65 tonnellate.

Un grande passo avanti per la riduzione delle sostanze nocive contenute nelle apparecchiature come il cromo esavalente, il mercurio, i PCB e altri gas che contribuiscono a ridurre lo strato di ozono.

Di contro il fatto che per poter consegnare un RAEE ad un negozio senza obbligo di acquisto, questo deve essere di dimensioni piccolissime e il negozio deve avere una superficie superiore ai 400 metri quadrati.

Art.11 Comma 3:

I distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.

Potete consultare il Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 73 del 28 marzo 2014 – Serie generale per avere maggiori informazioni e verificare quali RAEE si possono smaltire e in che modo.





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